SUAP: Sportello Unico Attività Produttive

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Notizie

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Lo Sportello unico delle Attività Produttive è gestito direttamente dal Comune. 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGIMI AMMINISTRATIVI

 

SUAP: di che cosa si tratta?

L’articolo 38 del dl 112/2008 così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 ha l’obiettivo di rilanciare uno strumento, quale lo “sportello unico per le attività produttive” che, nato dall’esigenza di valorizzare le autonomie locali, in base al principio di sussidiarietà, aveva trovato nell’articolo 1, comma 2. della legge 59/1997 il suo presupposto. Per un insieme di motivazioni sociali, tecniche e politiche, i SUAP non sono mai decollati, perlomeno nell’accezione che, a suo tempo, il legislatore aveva per loro ipotizzato.

Con il Dpr n.160 del 7 settembre 2010, pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2010, viene riordinata e semplificata la disciplina degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), che, in base alla normativa vigente (art.38 del decreto legge 112/08), devono essere l’unico punto d’accesso per le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Il SUAP sarà il soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Le domande e tutte le segnalazioni concernenti queste attività, come anche i relativi elaborati tecnici e allegati, possono essere presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto e devono essere firmati digitalmente.

Il SUAP inoltra, sempre in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento.

                                               SUAP DIGITALE

Con il nuovo SUAP DIGITALE è stata concepita una piattaforma digitale per semplificare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini e migliorare il canale di coordinamento tra ufficio commercio e ufficio tecnico nella gestione delle pratiche per lo svolgimento di attività produttive-imprenditoriali.

Le ultime novità sullo sportello sono rappresentate in primo luogo dal decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, recante Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che prevede l’adozione (sentita la Conferenza unificata) di moduli unificati e standardizzati per definire esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare.

Poi – da ultimo – con il decreto legislativo n. 222 del 2016, il Governo ha voluto emanare la tabella A, che forma parte integrante dello stesso decreto, con l’indicazione del relativo regime amministrativo da applicare.


Il decreto provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

REGIMI AMMINISTRATIVI:  di che cosa si tratta?

 “La tabella A del D.L.vo 222/2016 individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l’eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. Con riferimento al regime amministrativo:

Quando la tabella indica la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.

Quando la tabella indica la SCIA si applica l’art. 19 della L. n. 241 del 1990: l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

Quando la tabella indica la SCIA unica si applica l’art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3 della L. n. 241 del 1990: se l’attività oggetto di SCIA è condizionata da autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.

Quando la tabella indica l’Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della L. n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.

Quando la tabella indica l’Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l’Autorizzazione l’interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono. Ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata alla domanda per l’avvio di un’attività produttiva soggetta ad Autorizzazione.

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate secondo quanto indicato dalla modulistica pubblicata sul sito del Comune. L’amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell’amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente”.

Struttura organizzativa dello sportello

Referenti:

Responsabile dello Sportello Unico delle attività produttive

Dott.ssa Elena ANDRONICO

0125 636610 fax 0125 636638

segretario@comune.strambino.to.it

suap.comune.strambino@legalmail.it

Referente per le pratiche di edilizia produttiva

Geometra MELLANO  Luciana

0125 636613 fax 0125 636624

lavoripubblici@comune.strambino.to.it

suap.comune.strambino@legalmail.it

 

Referente per le pratiche commerciali e polizia amministrativa

VITTONE Dott. Massimo Luigi

0125 636654 

vigili@comune.strambino.to.it

suap.comune.strambino@legalmail.it

Orari e giorni di ricevimento al pubblico

Martedì e Giovedì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Giovedì pomeriggio: dalle ore 14,30 alle ore 17,30

 

Pagamento diritti e marche da bollo

I costi per avviare la pratica (tariffa, diritti, bolli) sono riportati nella Tabella “DIRITTI DI ISTRUTTORIA”. 

La SCIA non è soggetta ad imposta di bollo.

 

Modalità di pagamento

Per il pagamento dei diritti di istruttoria clicca sul seguente link:

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=84002930018

                                                      alla voce “Pagamento Spontaneo”