Pubblici esercizi (bar e ristoranti) - Autorizzazione e SCIA

Per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

Sotto il profilo sanitario invece ed ai sensi del D.P.G.R. 3/3/2008 n. 2/R gli esercizi di somministrazione si distinguono in quattro tipologie:

  • esercizi di tipologia 1 - bar tavola fredda con somministrazione di alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e riscaldamento (caffè, panini, toast, brioches surgelate e dorate, ecc.).
  • esercizi di tipologia 2 - bar con somministrazione di: prodotti di gastronomia preparati in esercizi autorizzati ed eventualmente riscaldati, piatti semplici (macedonie, insalate, salumi, formaggi ecc), kebab, hot dog, patatine fritte crepes.
  • esercizi di tipologia 3 - bar tavola calda e/o piccola ristorazione.
  • esercizi di tipologia 4 - ristorazione tradizionale.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è normata dalla L.R. n. 38 del 29 dicembre 2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010, rettificata con D.G.R. n. 43-13437 del 1 marzo 2010, con la quale si sono forniti indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l’insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali criteri mettono in evidenza la necessità di favorire la modernizzazione della rete, con lo scopo di mantenere una presenza diffusa e qualificata del servizio, orientando l’insediamento degli esercizi in zone e aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio fisso.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, è necessario (oltre alla maggiore età e all'assolvimento degli obblighi scolastici), essere in possesso dei requisiti morali e professionali.

I requisiti morali sono quelli previsti dall'art. 71 commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 147/2012 (inesistenza di condanne penali per reati ostativi all'attività), e devono essere posseduti dal titolare (se impresa individuale) o dal legale rappresentante e da altri soci (se trattasi di società), nonché dal delegato alla somministrazione.

 Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero in alternativa da eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

I  requisiti professionali sono quelli previsti dall'art. 5 della L.R. 38/2006 come modificato dall'art. 71 comma 6 del D.lgs 59/2010 (come modificato dal D.Lgs 147/2012):

  • Essere stato iscritto nel REC per la somministrazione di alimenti e bevande della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 2 della L. 287/91 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti morali;
  • Essere stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del D.M. n. 375/1988 in attuazione L. 426/1971 (disciplina del commercio);
  • Avere superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande o di vendita alimentari, presso la Camera di Commercio;
  • Aver frequentato un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ed averne superato l'esame finale;
  • Essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
  • Aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
  • Aver prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di: dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, socio lavoratore o coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore), comprovata dall'iscrizione all'INPS.
  • essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 della L.R. 38/2006: "non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione alimenti e bevande".

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 38/2006 i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza, con le modalità stabilite dalla Regione Piemonte.

L'attività di somministrazione deve essere svolta nel rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di inquinamento acustico e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali (D.M. 564/92).

Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

a) non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;

b) non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;

c) vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

Per l’apertura o il trasferimento di un’attività di somministrazione  occorre presentare telematicamente al Comune per il tramite del SUAP – Sportello Unico Attività Produttive, una SCIA – segnalazione certificata di inizio attività -, allegando la seguente documentazione tecnica : (Se l’apertura o il trasferimento di sede dell’esercizio si trova in zona soggetta a tutela ai sensi dell’art. 64, comma 3 del D.L.svo n.59/2010 occorre presentare domanda di autorizzazione redatta in carta legale):

  • attestazione o certificato di agibilità dell’immobile sede dell’attività dell’esercizio
  • quietanza pagamento diritti di istruttoria (eventuale);
  • marca da bollo
  • documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali
  • notifica di registrazione di impresa alimentare (da scaricare da sito dell’ASL) con i relativi allegati
  • relazione, corredata da adeguata cartografia, dell'iniziativa, con riferimento alle previsioni degli indirizzi e criteri regionali di cui alla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e successive modificazioni e degli adeguamenti adottati dai Comuni. In particolare la relazione deve contenere:
    • relazione corredata da adeguata cartografia, del fabbisogno dei posti a parcheggio da computare in relazione alla superficie di somministrazione. La quota dei posti parcheggio da reperire in area privata va calcolata secondo la tabella dell’articolo 8 della DGR 85-13286 dell’8 febbraio 2010.
    • valutazione di impatto  sulla viabilità secondo quanto previsto dell’articolo 9 della DGR 85-13286 dell’8 febbraio 2010.  Da redigere solo le superficie di vendita è superiore a 80 mq.  E’ escluso dalla valutazione l’addensamenti A.1.
    • Idonei studi che esaminano e valutano le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l’insediamento  dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tali studi devono essere sottoscritti ed asseverati da professionista abilitato alla loro redazione e riguardano:
      • Il rispetto delle normative vigenti relativi all’impatto acustico dei macchinari e degli impianti rumorosi
      • Il rispetto delle normative vigenti sul potenziale incremento dell’effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui “ricettori sensibili” posti nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell’esercizio, dall’orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione.
      • Il rispetto dei requisiti richiesti dal c.d. “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento”
      • Il rispetto dei requisiti relativi:
        • a) agli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
        • b) agli impianti di smaltimento dei fumi
      • Idonei studi che esaminano e valutano le componenti paesaggistiche e territoriali indispensabili a rendere compatibile l’insediamento dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tali studi devono essere sottoscritti ed asseverati da professionista abilitato alla loro redazione e riguardano:
        • Il rispetto delle normative vigenti qualora l’esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale o storico-architettonico, oppure in vicinanza di SIC.
        • Il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione incendi.
        • Dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell’unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell’area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l’evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove l’amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell’area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati
        • Dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l’assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell’esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, fatto salvo quanto diversamente previsto dai Regolamenti comunali.

Per il subingresso nella titolarità o l’ampliamento della superficie occorre presentare telematicamente al SUAP (sportello unico per le attività produttive) competente per territorio, una SCIA – segnalazione certificata di inizio attività -, allegando la seguente documentazione:

•          documentazione attestante la disponibilità dei locali (proprietà o contratto di locazione)

•          planimetria degli stessi

•          dichiarazione di rogito (solo per il subingresso)

•          documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali

•          notifica di registrazione di impresa alimentare (da scaricare da sito dell’ASL) con i relativi allegati

•          attestazione o certificato di agibilità dell’immobile sede dell’attività dell’esercizio;

•          quietanza pagamento diritti di istruttoria (eventuale)

Si precisa che per tutte le procedure telematiche occorre essere provvisti di firma digitale.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/quandoblu.jpgQUANDO

Il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura ed il trasferimento è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali suddetti e del rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge Regionale 38/2006, nonché della zona soggetta a tutela. Qualora nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento, non venga comunicato il provvedimento di diniego le domande si intendono accolte.

La presentazione della SCIA per l’apertura ed il trasferimento di sede (in aree non soggette a tutela) nonché per il subingresso o l’ampliamento costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.

 Il Comune dispone di sessanta giorni, dalla data di presentazione della SCIA, per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l'interessato, ove sia possibile, provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/documenti scaricabiliblu.jpgMODULISTICA

La modulistica è presente sul sito dello sportello SUAP del Comune di Strambino, attualmente delegato alla CCIAA di Torino: pertanto occorre collegarsi al sito www.impresainungiorno.gov.it, cliccando la voce “invio telematico al SUAP” e “trova subito il tuo sportello” per proseguire con le indicazioni che darà la procedura.