Sanzioni per violazione codice della strada

Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il d.lgs.285/92, si e' soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e' disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43).


SANZIONI APPLICABILI
Le sanzioni pecuniarie previste dal c.d.s. variano da un minimo ad un massimo, e la legge prevede -come regola generale- che in prima istanza sia applicabile la sanzione minima, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Il pagamento in misura ridotta non e' consentito nei casi in cui il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi o si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con se' e mostrare a richiesta. E' altresi' inapplicabile per determinate violazioni, come la circolazione con un mezzo munito di targa non propria o di targa contraffatta, la guida senza patente, Il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione, l' inversione del senso di marcia su autostrade o strade extraurbane, etc.etc.

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni e qualora non sia stato presentato un ricorso, la sanzione applicabile e' invece la meta' dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione.
In questo caso il verbale diventa titolo esecutivo e la riscossione coattiva segue le norme previste per le imposte dirette, ovvero iscrizione a ruolo ed emissione, da parte di un concessionario/esattore, della cartella esattoriale entro cinque anni dalla notifica del verbale.
Questa procedura comporta inoltre l'addebito delle maggiorazioni previste dalla legge 689/81 (una sanzione calcolata semestralmente fino alla consegna del ruolo all'esattore) nonche' parte dei compensi dell'esattore e dei diritti di notifica della cartella.
Se si continuasse a non pagare, oltre a rischiare le procedure esecutive previste dalla legge (dal fermo dell'auto al pignoramento od addirittura all'ipoteca sulla casa, a seconda dei casi), si subirebbe l'addebito di ulteriori spese e sanzioni e degli interessi di mora.

Avverso la cartella esattoriale puo’ essere proposta opposizione al giudice di pace entro 30 giorni, ma solo per i vizi concernenti la cartella stessa e la sua notifica, nonche' la notifica del provvedimento originale (verbale).

CHI DEVE PAGARE
Le sanzioni gravano principalmente sul conducente, ovvero sull'autore dell'infrazione, che e' quindi l'obbligato principale. Solo pero' responsabili solidalmente, rispetto al pagamento (ovvero alla sanzione pecuniaria):
- il proprietario del veicolo o -al suo posto- l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, a meno che non provi che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta';
- la societa' di noleggio che ha eventualmente affittato il veicolo;
- Il titolare del contrassegno di identificazione nel caso di ciclomotori (se il conducente e' minorenne e' responsabile in solido anche chi esercita su questi la "potestà" );
- chi ha autorita' o compiti di vigilanza su una persona capace di intendere e volere, qualora quest'ultima commetta l'infrazione, salvo il caso in cui provi di non aver potuto impedire il fatto;
- l'amministratore, l'imprenditore, il titolare dell'impresa o associazione il cui dipendente o rappresentante ha commesso l'infrazione.

Se uno dei soggetti di cui sopra paga la sanzione libera l'obbligato principale da tale obbligo, ma puo' ovviamente rivalersi su di lui per ottenere un rimborso.

Nei casi di solidarieta' l'amministrazione puo' scegliere su quale dei debitori rifarsi in caso di mancato pagamento, con l'attivazione della procedura di riscossione coattiva.

Nota importante: il principio di solidarieta' vale solo per la sanzione principale, quella pecuniaria. Le sanzioni accessorie (sospensione della patente, decurtazione punti, etc.) sono infatti strettamente personali ed applicabili solo all'effettivo conducente, nel caso in cui questi venga individuato. E' bene a tal proposito sapere che in tutti i casi in cui il fermo non avviene, ovvero quando il conducente non e' immediatamente identificato, il verbale viene recapitato al proprietario del veicolo il quale e' obbligato a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni, pena l'applicabilita' di una sanzione ulteriore variabile da 284 a 1.133 euro (aggiornato al 1/1/2013). 
Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve in ogni caso essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con con un avviso riportato sul verbale.

COME SI PAGA
Le modalita' di pagamento prevedono la possibilita' di pagare presso l'ufficio accertatore, in contanti, oppure con bollettino di c/c postale.
Le modalita' di pagamento sono  in ogni caso  precisate sul verbale. 


NOTE IMPORTANTI
Pagamento con la riduzione del 30%
Pagando entro cinque giorni dalla notifica del verbale (dalla data di contestazione immediata o di notifica differita dello stesso, a seconda del caso) e' possibile usufruire di una riduzione del 30%. La riduzione e' applicata alle sanzioni per le quali e' previsto il pagamento in misura ridotta e si applica sul minimo edittale riportato sul verbale. Sono escluse le multe a cui e' associata la confisca del veicolo e/o la sospensione della patente di guida. Sul verbale devono esserci tutte le informazioni, anche relative alla riduzione.
Se il pagamento con la riduzione avviene in ritardo (dopo i 5 giorni), e' possibile integrarlo con la differenza rispetto all'intero entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale. Se non si procede il debito sara' iscritto a ruolo con emissione di cartella esattoriale e la cifra pagata sara' considerata come acconto sul dovuto.



Conteggio del termine di pagamento
In caso di contestazione immediata, il conteggio parte dal giorno successivo alla stessa. Nei casi di contestazione differita, i piu' comuni, il termine decorre da quando in verbale viene notificato via posta o via messo comunale.
Il termine che scade in giorno festivo slitta al primo giorno feriale successivo. 
Se c'e' una giacenza postale (per destinatario assente), il termine decorre dall'undicesimo giorno dall'invio del CAD (comunicazione di avvenuto deposito), a meno che il destinatario non ritiri l'atto prima. In caso di giacenza con affissione alla casa comunale, il termine decorre dopo 10 giorni dall'invio della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro se precedente.

Pagamento a rate 
In casi particolari  le multe possono essere pagate a rate.
 Potranno chiedere il pagamento a rate coloro che versano in condizioni economiche disagiate (reddito familiare imponibile non superiore a 10.628,16 euro) per verbali (singoli, anche se riferiti a piu' infrazioni) di importo superiore a 200 euro, con queste modalita':
- 12 rate se il verbale non supera i 2.000 euro,
- 24 rate se l'importo del verbale e' tra 2.000 e 5.000 euro
- 60 rate se il verbale supera 5.000 euro.
Sull'importo rateizzato vengono aggiunti gli interessi. L'importo minimo di ogni rata e' 100 euro.
La richiesta di rateizzazione dovra' essere presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale -o dalla data di contestazione immediata- all'organo accertatore nonche' al Sindaco
Entro 90 giorni tale organo decidera' se concedere la rateizzazione notificando la risposta al richiedente. Se questo lasso di tempo passa senza che l'organo si pronunci, la richiesta si intende respinta.
In caso di accettazione si deve fare attenzione ad eseguire con puntualita' tutti i pagamenti. Se infatti non viene pagata la prima rata o, successivamente, due rate, il beneficio della rateizzazione decade e la multa raddoppia.
In caso di rigetto la multa deve essere pagata per intero, nel suo importo originario, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso. In alternativa, entro gli stessi 30 giorni ci si puo' opporre al rigetto con ricorso davanti al giudice di pace.

Da sapere, inoltre:
- se chi deve pagare vive in famiglia viene considerato il reddito dell'intera famiglia, e il limite a cui riferirsi aumenta di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
- la presentazione della richiesta di rateizzazione impedisce la contestazione della multa presso il Prefetto o il Giudice di pace.

Pagamento insufficiente o ritardato
Il pagamento di una multa insufficiente o ritardato, pur di un solo euro o di un solo giorno, e' assimilato -ai fini sanzionatori gia' detti- al mancato pagamento. A cio' quindi segue iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, dove all'importo totale dovuto viene decurtata la somma gia' pagat che viene considerata un semplice "acconto". In sostanza, in questi casi viene comunque addebitata la meta' del massimo della sanzione relativa a quell'infrazione (in molti casi corrispondente proprio con l'importo della sanzione originaria), con aggiunta delle sanzioni semestrali, diritti di notifica, etc.