S.C.I.A. di agibilità

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/chiblu.jpgCHI

Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato segnalazione certificata di inizio attività o  la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/comeblu.jpgCOME

Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa presentano allo Sportello Unico domanda di rilascio del certificato di agibilità.
La richiesta deve essere corredata dalla documentazione elencata nel modello di domanda ed in particolare da quanto previsto all’art.25 del D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i. e consistente in:

a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i.

Ai sensi della legge regionale n. 13/2007 e s.m.i.,   assieme alla documentazione prevista  ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dell’edificio, deve essere presentata al Comune copia dell’attestato di certificazione energetica.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/termine.jpg TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a)       certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del D.P.R.380/2001 e s.m.i.;

b)      certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, del D.P.R.380/2001 e s.m.i. attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R.380/2001 e s.m.i.  ;

c)   Documentazione di cui all’art. 25 comma 1 D.P.R. 380/2001:

c1)   richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

c2)   dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

c3) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i..

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82 del D.P.R.380/2001 e s.m.i..

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a) del D.P.R.380/2001 e s.m.i.. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

Il termine di trenta giorni può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/costo blu.jpgCOSTI

Numero 2 marche da bollo da €. 16,00 da apporre sulla domanda e sulla agibilità;
Versamento diritti di segreteria di €. 6,00 per gli interventi in cui viene eseguito il sopralluogo come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 03.02.2005.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/doveblu.jpg DOVE RIVOLGERSI

Servizio Tecnico - Piano Terreno   Responsabile del Servizio MELLANO Geom. Luciana

Telefono 0125 636612  fax  0125 636624  e-mail urbanistica@comune.strambino.to.it

Orari: Martedì 8,30-12,30  Giovedì 8,30-12,30 / 14,30-17,30

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/documenti scaricabiliblu.jpgDOCUMENTI SCARICABILI

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