Rilascio Certificazioni Anagrafiche


Richiesta certificati di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, esistenza in vita, certificati ed attestazioni desumibili dagli atti anagrafici e di stato civile, fatte salve le limitazioni di legge.

Norme di riferimento

  • D.P.R. n.223 del 30.5.1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
  • D.P.R. 28.12.2000 n. 445 -Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
  • Legge 183/2011 , Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012) - art.15

I certificati di residenza e stato di famiglia possono essere richiesti da chiunque. Per altre tipologie di certificati e attestazioni, è necessario invece valutare le motivazioni addotte dal richiedente ed il contenuto della certificazione richiesta.

 

 

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/quandoblu.jpgCOSTO

Tutti i certificati hanno il costo di una marca da bollo da euro 16,00 (si tratta di un’imposta che viene interamente incassata dallo Stato), ad eccezione di quelli che una norma di legge prevede che siano esenti.

Il rilascio del certificato è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria il cui importo varia in funzione dell'uso della certificazione:

  • € 0,26 per certificati anagrafici rilasciabili per usi esenti dall'imposta di bollo
  • € 0,52 per certificati anagrafici in bollo più marca da bollo € 16,00

Se il certificato viene rilasciato in bollo, il richiedente deve essere in possesso di una marca da Euro 16,00 già al momento della richiesta del certificato in quanto l'imposta di bollo deve essere assolta al momento del rilascio del certificato.
Occorre presentarsi agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe muniti di un documento di riconoscimento valido.

I certificati anagrafici possono essere richiesti anche per posta; in tal caso la richiesta scritta dovrà essere corredata di fotocopia del documento di identità del richiedente, diritti di segreteria (€ 0,26 per i certificati esenti dall'imposta di bollo, € 0,52 se in bollo) eventuale marca da bollo (€16,00)  in base all’uso dichiarato, busta affrancata ed indirizzata per la risposta.
A partire dal 15/11/2021 i diritti di segreteria per certificati anagrafici devono essere versati con PagoPa; sul sito del Comune di Strambino, al link https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=84002930018, selezionare "Pagamento Spontaneo"; nella prima sezione "Dati Pagamento", selezionare nel menu a tendina "DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATI ANAGRAFICI", nella causale del pagamento il/i nominativi per cui si richiedono i certificati e nell'importo 0,26 euro.
Nella seconda sezione "Dati del pagatore" inserire le generalità di chi effettua il pagamento (se si tratta di persona giuridica è possibile inserire i dati). Cliccare su prosegui e confermare i dati inseriti; generare l'avviso di pagamento contenente i dati necessari per eseguire il pagamento con una delle modalità indicate a questo link https://www.comune.strambino.to.it/pagopa.html.
L'avviso di pagamento generato ha la durata di un mese da quando viene emesso; la ricevuta di pagamento effettuato deve essere inviata/presentata per l'emissione del certificato.

Sono sempre esenti dal pagamento dell’imposta di bollo tutti i certificati/estratti di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, morte);

Il rilascio dei certificati è immediato in caso di richiesta diretta allo sportello, per certificazioni che prevedono ricerche d'archivio sono invece previsti i seguenti termini di rilascio, oltre i costi che verranno comunicati dall'ufficio per la ricerca stessa.

  • 10 gg per certificazioni storiche o con ricerca d’archivio.
  • 30 gg per certificazioni o attestazioni che richiedano accertamenti o verifiche presso uffici diversi.

I certificati anagrafici possono essere esenti per uno dei seguenti usi a cui sono destinati:

Art. 19 Legge 06/03/1987 n. 74 – Trascrizione atti di pignoramento immobiliare o crediti per alimenti
Art. 11 tab. B d.P.R. 642/1972  – Scuola e borse di studio
Art. 12 tab. B d.P.R. 642/1972 – Procedimenti giurisdizionali e amministrativi
Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Interdizione, amministratore di sostegno; se il richiedente è parte processuale
Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Tutela minori, adozione, filiazione, affidamento
Art. 15 d.P.R. 601/1973 – Mutui a medio e lungo termine già concessi
Art. 82 d.Lgs. n.117/2017 - Volontariato per fini di solidarieta' iscritti agli appositi registri
Art. 19 L.74/1987 – Separazione e divorzio e nei casi di accordi che riguardino solo minori
Art. 16 d.P.R. 601/1973 – Procedimenti del credito artigiano, cinematografico e teatrale se già concessi
Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24E/16 (S) – Notifica atti giudiziari richiesta da avvocati
Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 – Atti e provvedimenti del processo penale
Art. 21 bis d.P.R. 642/1972 – Aiuti al settore agricolo
Art. 27 bis tab. B d.P.R. 642/1972 e art. 82 c.5 d.Lgs 117/2017 (S) – Onlus, CONI, e società sportive
Art. 3 tab. B d.P.R. 642/1972 - Procedimenti in materia penale e pubblica sicurezza
Art. 66 c.6 bis d.L. 331/1993 – Atti e documenti delle società cooperative edilizie
Art. 32, c.1, disp. Att. C.p.p. – Recupero crediti del difensore d’ufficio
Art. 7 c. 5 L. 405/1990 – Documenti di Stato Civile
Art. 8 bis tab. B d.P.R. 642/1972 – Società sportive
Art. 9 tab. B d.P.R. 642/1972 – Certificati per pensioni estere
L’indicazione dell’esenzione è obbligatoria e deve essere indicata dal richiedente.

Se il documento rilasciato senza la marca da bollo riporta una tipologia di esenzione e viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sul certificato, sia l’utilizzatore del certificato che chi lo riceve possono essere chiamati a risponderne tramite sanzioni erogate dall’Agenzia delle Entrate.


    TEMPI E SCADENZE

I certificati di anagrafe hanno una validità di 6 mesi.

La legge n. 183/2011 art. 15 ha stabilito che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”  ed ha altresì previsto che “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni (…) ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

Attraverso il portale ANPR (https://www.anpr.interno.it) sarà possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, sia a nome proprio che per un componente della propria famiglia anagrafica, senza bisogno di recarsi personalmente in Comune. Potranno essere scaricati on line, anche in forma contestuale, sia in esenzione che, ove previsto, con marca da bollo da € 16.00.
Al portale è possibile accedere con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS).

Per maggiori informazioni sullo SPID https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
Per maggiori informazioni sulla CIE (Carta d'identità elettronica) https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/

Per maggiori informazioni https://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagrafici-online-e-gratuiti-i-cittadini

 

 

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/doveblu.jpg DOVE RIVOLGERSI

 

Comune di Strambino Piazza Municipio, 3 – 10019 Strambino (TO)   Ufficio Anagrafe – 1° PIANO -
Tel: 0125 636621 - Fax: 0125 714157

anagrafe@comune.strambino.to.it  
P.E.C.: comune.strambino@legalmail.it