Separazione

 

La separazione consensuale dei coniugi è un procedimento di giurisdizione volontaria che, a partire dal 11 dicembre 2014, è possibile ottenere anche in Comune, dichiarando l’intenzione di separarsi consensualmente al Sindaco o all’Ufficiale di Stato Civile delegato. (Art. 12 del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162 Art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1.12.1970, n. 898  Legge 6.05.2015, n. 55) 

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/chiblu.jpgCHI

I soggetti cui è destinato il procedimento, ovvero le persone che vi possono accedere, sono i coniugi che, di comune accordo,  intendono separarsi legalmente e che si sono sposati a STRAMBINO oppure  vi sono iscritti anagraficamente.

Le condizioni alle quali può essere chiesta la separazione in Comune sono le seguenti:

  • la separazione deve essere consensuale
  • i coniugi devono essersi sposati ad STRAMBINO oppure almeno uno dei due deve essere iscritto in anagrafe a STRAMBINO
  • la coppia non deve avere figli minori, maggiorenni incapaci o  portatori di handicap grave (art. 3 Legge 104/1992)  ovvero economicamente non autosufficienti
  • l’atto non può regolare trasferimenti patrimoniali (casa, beni mobili e denaro) mentre può contenere l’accordo dei coniugi sull’eventuale assegno periodico di mantenimento


NOTA: per coloro che vogliano separarsi consensualmente ma  che abbiano figli minori o nelle altre condizioni di cui sopra, oppure che desiderino regolare anche trasferimenti patrimoniali, la legge prevede la possibilità di rivolgersi, oltre che al Tribunale, anche direttamente ai propri avvocati i quali possono assistere i coniugi nella redazione di una Convenzione di Negoziazione Assistita (art. 6 del del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162).

Per questa procedura consensuale, comunque più semplice e rapida di quella giudiziaria, si suggerisce di consultare il sito dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea http://www.ordineavvocativrea.it

 

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/comeblu.jpgCOME

I soggetti interessati devono preliminarmente trasmettere o consegnare di persona all’Ufficio di Stato civile le dichiarazioni sostitutive di ognuno dei coniugi contenenti i dati necessari per l’istruzione della pratica allegando copia di un proprio documento di identità personale valido.

Successivamente saranno contattati per concordare il primo appuntamento.

 

Di norma sono necessari tre incontri per:

  • verificare la documentazione e la competenza dell’Ufficio a ricevere l’atto
  • redigere l'atto di separazione e ricevere le dichiarazioni consensuali dei coniugi
  • almeno 30gg dopo il precedente, per confermare l’intenzione alla separazione.


Importante: la mancata conferma dell’atto da parte anche di uno solo dei coniugi rende nulla la precedente dichiarazione

 

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/quandoblu.jpgQUANDO

I tempi ordinari di gestione dell’intero procedimento sono di 90gg a partire dal primo appuntamento.

Tra la dichiarazione di voler divorziare consensualmente e la sua conferma devono passare obbligatoriamente almeno 30 giorni e la data prevista per la conferma deve essere inserita nell’atto di separazione

 

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/costo blu.jpgCOSTO

E’ previsto un costo di € 16,00 da corrispondersi al momento della redazione dell’atto di separazione.

 

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/doveblu.jpgDOVE RIVOLGERSI

Comune di Strambino Piazza Municipio, 3 – 10019 Strambino (TO)  Ufficio Stato Civile – 1° PIANO

Tel: 0125 636621 - Fax: 0125 714157

E-mail: anagrafe@comune.strambino.to.it  P.E.C.: comune.strambino@legalmail.it

 

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/documenti scaricabiliblu.jpgMODULISTICA SCARICABILE