Commercio su area pubblica - commercio itinerante

Per commercio su area pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio o la somministrazione di alimenti e bevande, effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere svolta su posteggio fisso (autorizzazione tipo a) o in forma itinerante (autorizzazione tipo b).

L’autorizzazione di tipo A consente l'attività di vendita al dettaglio, sia di generi alimentari che non alimentari, svolta con mezzi mobili mediante l'utilizzo di un posteggio di cui il Comune ha disponibilità.  Abilita anche  i titolari all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di spuntista nei mercati del Piemonte (che si svolgono in giorni diversi da quelli in cui dispone di posto fisso) e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L’autorizzazione di tipo B consente l'attività di vendita al dettaglio, sia di generi alimentari che non alimentari svolta con mezzi mobili e senza concessione di posteggio e con soste limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita, la partecipazione alla spunta nei mercati ed alle fiere su tutto il territorio nazionale ed abilita alla vendita presso il domicilio del consumatore.

Il rilascio del titolo autorizzatorio di entrambe le tipologie A e B è di competenza comunale.

Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l’operatore ha scelto di avviare l’attività.

L’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica è normato dal d.lgs. 114/98 e s.m.i., dalla L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i., come da ultimo modificata dalla L.R. n.13 del 27 luglio 2011, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i. di attuazione, nel rispetto dei criteri e dei principi sanciti dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 626-3799 del 1 marzo 2000.

Il 26 luglio 2010, con la D.G.R. n. 20-380 e s.m.i. si è voluto dare un forte segnale alla lotta all’evasione fiscale con l’introduzione dell’obbligo di dimostrare, da parte delle imprese operanti l’attività di commercio su area pubblica, la propria regolarità contributiva e fiscale.

I settori merceologici sono due: il settore alimentare che comprende anche la somministrazione di bevande e quello non alimentare.

Per esercitare l’attività di commercio su area pubblica occorre essere in possesso dei requisiti morali e professionali, come già specificati alla voce “COMMERCIO FISSO” .

Il rilascio di una autorizzazione di tipo A avviene successivamente all’assegnazione dei posteggi  a cura dell’Amministrazione Comunale, effettuata tramite indizione di bando di concorso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale dell’Ente. Il bando è completo dei dati concernenti i posteggi liberi da assegnare in concessione.

Per il rilascio di una autorizzazione di tipo A, quindi occorre presentare a seguito del predetto bando un’istanza in carta legale telematicamente al SUAP (sportello unico per le attività produttive come specificato alla voce “COMMERCIO FISSO”) allegando:

  • Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali (in caso di vendita di prodotti alimentari o somministrazione alimenti e bevande)
  • notifica di registrazione di impresa alimentare ((in caso di vendita di prodotti alimentari o somministrazione di alimenti e bevande, da scaricare da sito dell’ASL) con i relativi allegati
  • breve relazione descrittiva dell’attività da esercitare
  • quietanza di pagamento diritti di istruttoria.
  • n.1 marca da bollo da € 16,00 virtuale

Per il rilascio di una autorizzazione di tipo B – itinerante presentare un’istanza in carta legale telematicamente al SUAP (sportello unico per le attività produttive come specificato alla voce “COMMERCIO FISSO”) allegando la stessa documentazione elencata al punto precedente

In caso di subingresso in entrambi i casi occorre presentare la SCIA in carta libera relativa alla tipologia soggetta al subentro, allegando n. 1 marca da bollo da € 16,00 virtuale nonché la documentazione prevista per il rilascio e la dichiarazione di rogito.

L’inizio dell’attività può avvenire solo a seguito del rilascio della concessione (solo per la tipologia A)  ed autorizzazione ( per entrambe le tipologie) da parte del Comune per mezzo dello sportello SUAP, previa verifica dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/doveblu.jpgDOVE RIVOLGERSI

Servizio Polizia Municipale e Attività Produttive – Responsabile: Massimo Luigi Vittone

Tel. 0125-636654  vigili@comune.strambino.to.it

Orari: martedì 8,30-12,30  giovedì 8,30-12,30 e 14,30-17,30

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/documenti scaricabiliblu.jpgDOCUMENTAZIONE SCARICABILE

La modulistica è presente sul sito dello sportello SUAP del Comune di Strambino, attualmente delegato alla CCIAA di Torino: pertanto occorre collegarsi al sito  www.impresainungiorno.gov.it, cliccando la voce “invio telematico al SUAP” e “trova subito il tuo sportello” per proseguire con le indicazione che darà la procedura.