Orari di apertura negozi

L’orario di apertura e chiusura delle attività di vendita al dettaglio (COMMERCIO FISSO) è fissato in 13 ore giornaliere definite liberamente dagli operatori  commerciali tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

La chiusura infrasettimanale di mezza giornata non è più obbligatoria, ma se fissata dall’operatore, deve essere osservata.

L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura della propria attività , mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Di tale scelta darà altresì notizia all’Ufficio Commercio del Comune.

Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva salvo le seguenti eccezioni:

  • esercizi di produzione e vendita di pasticceria, gelati, pizze, rosticceria o di altri prodotti artigianali da asporto la cui merceologia è assimilabile per analogia ai prodotti alimentari sopra citati,
  • esercizi di vendita di fiori

Le attività di vendita al dettaglio possono sospendere:

  • la chiusura domenicale e festiva nel periodo gennaio - novembre di ogni anno per non più di 8 domeniche e festività complessive secondo le date concordate con gli operatori, oggetto di ordinanza sindacale specifica,
  • sospendere la chiusura infrasettimanale o festiva qualora le stesse coincidano con giorni di fiera cittadina o di mercato riconosciuti a livello regionale,
  • la chiusura  domenicale, sino alle ore 13.00, in occasione della festività patronale nel giorno e nel luogo ove la stessa ricorre.
  • la chiusura infrasettimanale e quella domenicale e festiva nel periodo tra il 1° ed il 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo il Natale se coincidente con il giorno di domenica.

L’orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di qualsiasi tipologia è determinato dagli operatori in via generale senza alcun limite, come stabilito dalla L.R. n.38/2006. Come per la vendita al dettaglio, l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura della propria attività , mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Di tale scelta darà altresì notizia all’Ufficio Commercio ed all’Ufficio di Polizia del  Comune.

A norma dell’art. 17 della citata Legge Regionale, il Comune può stabilire limitazioni all’orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell’interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.

In virtù della predetta norma, per motivi di interesse pubblico legati all’inquinamento acustico è stata emessa l’ordinanza sindacale n.42 del 7.5.2007 che ha stabilito la chiusura di alcuni esercizi alle ore 01,00.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/chiblu.jpgCHI

Titolari di attività di vendita al dettaglio

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/comeblu.jpgCOME

Le comunicazioni dell’orario prescelto, sono liberamente redatte dagli esercenti  e trasmesse all’Ufficio Commercio del Comune mediante servizio postale, fax, e-mail, o di persona

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/costo blu.jpgCOSTO

Nessun costo previsto

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/doveblu.jpg DOVE RIVOLGERSI

Servizio Polizia Municipale e Attività Produttive – Responsabile: Massimo Luigi Vittone

Tel. 0125-636654  vigili@comune.strambino.to.it

Orari: martedì 8,30-12,30  giovedì 8,30-12,30 e 14,30-17,30

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