I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L’IMU – Imposta Municipale Propria – ha sostituito dal 2012 l’I.C.I. – imposta comunale sugli immobili vigente dal 1993 fino al 31.12.2011, conservandone tuttavia la struttura e le  caratteristiche essenziali. La normativa di riferimento è l’art. 13 del D.L. n.201 del 6.12.2011 (Decreto Monti), il D.L. 54 del 21.5.2013 e l’art.1 commi da 707 a 729 della Legge n.147 del  27.12.2013.

Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come descritti dall’art 2 del D.L.svo n.504/1992. Non sono soggetti all’imposta, gli immobili destinati ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali da A2 ad A7, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 (una per categoria) nonché i fabbricati rurali ad uso strumentali nella categoria D10.

Le aliquote dell’imposta, sono determinate  dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla normativa vigente per l’approvazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui il Consiglio Comunale non deliberi, si considerano confermate quelle dell’anno precedente o le ultime deliberate

L'IMU è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese. Per effettuare il calcolo occorre partire dalla rendita catastale (o dal reddito dominicale per i terreni), con cui l’immobile è iscritto a catasto. Le rendite (o il reddito dominicale) da assumere  sono quelle risultanti in catasto al 1 Gennaio dell’anno di competenza. Tale rendita catastale deve poi essere rivalutata del 5%, per i fabbricati e del 25% per i terreni, in modo tale da ottenere la rendita catastale rivalutata.

La base imponibile  si calcola moltiplicando la rendita catastale (o il reddito dominicale) rivalutata per i seguenti coefficienti:

  • per 55 per le unità immobiliari del gruppo catastale C/1
  • per 80 per le unità immobiliari del gruppo catastale A/10
  • per 65 per le unità immobiliari del gruppo catastale D
  • per 160 per le unità immobiliari dei gruppi catastali A - C esclusi A/10 e C/1
  • per 140 per le unità immobiliari del gruppo catastale B.
  • per 135 per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.

Al fine di aiutare i propri contribuenti ad effettuare le operazioni su descritte il Comune di Strambino ha installato sul sito istituzionale dell'Ente un programma che permette di calcolare on-line l'Imu dovuta e di stampare il modello F24.

In ogni caso, il Comune provvede all’invio al domicilio del contribuente del plico contenente la scheda calcoli ed i relativi F24 per il pagamento.

ATTENZIONE: il contribuente è tenuto al controllo della scheda calcoli ed, in caso di variazioni in corso d'anno, al ricalcolo dell'imposta.

Aree fabbricabili: i valori minimi sono quelli stabiliti con deliberazione di G.C. n° 14 del 10/5/2001 e sono rimasti invariati. Qualora il valore venale in comune commercio dovesse essere maggiore, si dovrà provvedere al versamento applicando l’aliquota a tale valore.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, presso la propria banca o in qualsiasi ufficio postale utilizzando i seguenti codici tributo:

  • Cod. 3912      Abitazione principale solo se di categoria A1, A8 ed A9 e relative pertinenze
  • Cod. 3914      Terreni agricoli
  • Cod. 3916      Aree fabbricabili
  • Cod. 3918      Altri fabbricati
  • Cod. 3925      Fabbricati categoria D quota spettante allo Stato  (7,6 per mille)
  • Cod. 3930      Fabbricati categoria D quota spettante al Comune (1,6 per mille)

N.B.: L’imposta NON E’ DOVUTA per importi inferiori a € 5,00. 

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/chiblu.jpgCHI

Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come descritti dall’art 2 del D.L.svo n.504/1992

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/comeblu.jpgCOME / QUANDO

L’IMU è un’imposta in autoliquidazione pertanto è il contribuente che deve premurarsi di effettuare il calcolo e di  versare l’importo dovuto entro le seguenti scadenze:

  • Rata di acconto          16 giugno
  • Rata di saldo              16 dicembre
  • Unica soluzione          16 giugno

Al fine di aiutare i propri contribuenti ad effettuare le operazioni su descritte  il Comune di Strambino ha installato sul sito istituzionale dell’Ente un programma che permette di calcolare on-line l’Imu dovuta e di stampare il modello F24.

Nei giorni di apertura al pubblico l’ufficio tributi è a disposizione dei contribuenti  che non riescono altrimenti, per il calcolo dell’IMU dovuta e la stampa del modello F24 per il versamento.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/costo blu.jpgCOSTI

Per l’anno 2023 le aliquote sono quelle deliberate con atto C.C. n.2 del 27.02.2020:

  • Abitazione principale (cat.A1,A8 e A9), assimilate a pertinenze: 0,6% (6 per mille)
  • Altri fabbricati compresi quelli ad uso produttivo ed i terreni: 0,92% (9,2 per mille) 
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata
  • Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota azzerata

E’ prevista la detrazione di € 200,00 all’anno per gli immobili adibiti ad abitazione principale in cui soggetto passivo dimori abitualmente ed abbia fissato la propria residenza anagrafica ( A/1, A/8 e A/9)

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/doveblu.jpgDOVE RIVOLGERSI

Servizio Tributi – 3° piano.    Responsabile: Bilardi Maria Chiara

Tel. 0125-636619

 Fax 0125-636641  E-Mail tributi@comune.strambino.to.it

 Orari: martedì 8,30-12,30  giovedì 8,30-12,30 e 14,30-17,30

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/documenti scaricabiliblu.jpgDOCUMENTAZIONE SCARICABILE