Descrizione
In occasione delle consultazioni elettorali, l’art. 9 della legge n. 28/2000 (cd. legge sulla par condicio), prevede il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Viste le recenti indicazioni fornite dal CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte) sull’attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni in relazione alle consultazioni elettorali indette nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, si specifica che il divieto riguarda anche la concessione di patrocini (fatte salve le concessioni già deliberate), poiché rappresenta una forma di riconoscimento mediante il quale l’Amministrazione esprime la sua simbolica adesione a un’iniziativa ritenuta meritevole rispetto alle proprie finalità istituzionali.
Si comunica pertanto che la Concessione del patrocinio da parte del Comune di Strambino è sospesa fino alla chiusura delle operazioni di voto.