Flavescenza dorata

a cura di Comune di Strambino

I proprietari e/o conduttori dei fondi dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:


-  Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento è sempre obbligatorio dopo ogni
trattamento insetticida asportare la vegetazione sintomatica o capitozzare le piante, senza
attendere la vendemmia; in inverno estirpare le ceppaie comprese le radici.
-  Nelle zone focolaio come previsto dall’art. 4 del citato decreto, ogni pianta con sintomi sospetti
di Flavescenza Dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di
conferma; nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo
attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne
la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l’estirpo dell’intero vigneto è obbligatorio.
-  Nelle zone di insediamento, è sempre consigliato l’estirpo delle piante infette; in vigneti con
percentuale di presenza della malattia inferiore al 2%, è obbligatorio estirpare le viti infette.
Nei vigneti dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore e nei
vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un
campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la
rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici
può disporre l’estirpo dell’intero vigneto.
-  In qualsiasi tipo di zona, comprese le zone indenni particolarmente a rischio, nel caso di
superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistano le condizioni
per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l’estirpo di tutte le viti o
dell’intero appezzamento.
-  Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento devono essere effettuati obbligatoriamente due
trattamenti insetticidi all’anno.
Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo trattamento insetticida; tale
trattamento è anche previsto dalle Norme Tecniche 2016 di “Produzione Integrata" del Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, ai sensi del Reg. 1305/2013, approvate con la D.D. 16 marzo
2016, n. 152.
Le aziende aderenti alle azioni di Produzione integrata possono effettuare anche un quarto
trattamento.
Per il terzo e il quarto trattamento insetticida, può essere scelta una tra le seguenti modalità:
- un trattamento insetticida a tutto campo;
- un trattamento insetticida localizzato sui filari esterni di vigneti situati in prossimità di vigneti
abbandonati o incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche in cui si verifichino una
recrudescenza della malattia e/o catture significative di adulti di scafoideo su trappole cromotattiche
eventualmente poste sui filari limitrofi;
- un trattamento insetticida post vendemmia.
Qualora occorra trattare a ridosso della vendemmia, sia in pre vendemmia sia in post vendemmia,
a causa della reimmigrazione di scafoideo in vigneto può essere effettuato un solo trattamento
insetticida all’anno con piretroidi, registrati per l’impiego contro le cicaline della vite e lo scafoideo.
In prossimità di incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche il trattamento deve essere
localizzato e rivolto al vigneto; è vietato trattare gli incolti e le capezzagne al fine di evitare danni agli
insetti pronubi e alle api.
Le aziende che aderiscono alle azioni di Produzione Integrata della programmazione del PSR
2014-2020 per un eventuale terzo e quarto trattamento insetticida possono impiegare una delle
sostanze attive già utilizzate nei primi due interventi; una sostanza attiva non potrà comunque
essere impiegata più di due volte (clorpirifos etil non può essere utilizzata oltre il 30/07 per il rischio
residui nel vino, ma può essere di nuovo impiegata dopo la vendemmia). Si precisa che la possibilità
di utilizzare la stessa sostanza attiva per due volte vale solo a partire dal terzo trattamento. Se lo
scafoideo è presente in vigneto e occorre trattare a ridosso della vendemmia, vale a dire pre
vendemmia o post vendemmia, può essere effettuato un solo trattamento insetticida nella stagione
con piretroidi, registrati per l’impiego contro le cicaline della vite e lo scafoideo. Considerato che i
formulati commerciali delle sostanze attive ammesse nella lotta allo scafoideo possono avere in
etichetta differenze riguardo agli intervalli di sicurezza e agli insetti “bersaglio”, occorre che sia posta
particolare attenzione nella scelta dei formulati, soprattutto per i trattamenti in pre vendemmia a
causa dell’intervallo di sicurezza.
Nei seguenti casi, a seguito dei monitoraggi effettuati dal Settore Fitosanitario e servizi tecnicoscientifici
e/o dagli organismi di assistenza tecnica e dai tecnici aziendali, potrà essere concessa
una deroga territoriale:
- esecuzione di un eventuale quarto trattamento insetticida,
- utilizzo per due volte della stessa sostanza attiva (piretroidi esclusi) a partire dal terzo
trattamento,
- impiego di piretroidi, per un solo trattamento insetticida nella stagione, qualora, a causa della
presenza di scafoideo, sia necessario trattare a ridosso della vendemmia, vale a dire in pre
vendemmia o in post vendemmia.
Le aziende non aderenti alle Misure di Produzione integrata (Azione 214.1) sono tenute al rispetto
del numero minimo di trattamenti obbligatori e all’osservanza delle indicazioni presenti in etichetta
delle sostanze attive utilizzate.
Tutte le aziende e i conduttori hobbisti sono tenute a seguire le indicazioni che vengono emanate a
livello locale dagli organismi di assistenza tecnica e dai Progetti Pilota territoriali.
Le aziende viticole in agricoltura biologica devono effettuare obbligatoriamente almeno tre
trattamenti insetticidi, con piretro o sali potassici degli acidi grassi, di cui almeno due con piretro, sui
giovani ogni 7-10 giorni, nel periodo maggio-giugno; il posizionamento dei trattamenti deve essere
stabilito tenendo in considerazione la fioritura della vite e il ciclo dello scafoideo. Entrambe le
sostante attive agiscono solo per contatto e pertanto devono essere distribuite in modo tale da
interessare anche la pagina inferiore delle foglie dove si trovano generalmente gli stadi giovanili.
Non esistono sostanze attive autorizzate in coltivazione biologica contro gli adulti di scafoideo
pertanto gli interventi contro gli stadi giovanili risultano fondamentali per ridurre la popolazione
dell'insetto vettore.
-  Nelle situazioni (sia in zona focolaio sia in zona insediamento) in cui non sono presenti piante
con sintomi e viene opportunamente documentata l’esiguità di popolazione di Scaphoideus titanus
(0,02 forme giovanili per pianta) i trattamenti obbligatori possono essere ridotti a due.
-  Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 20 del 03/08/1998, al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle
api, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) tossici per le api
durante il periodo di fioritura della vite. I trattamenti sono vietati anche se sono presenti secrezioni
nettarifere extrafiorali; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le
viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il
trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.
Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata nei mesi di luglio, agosto e settembre.
L’inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all’apicoltura e all’ambiente.
-  Esclusivamente nelle situazioni (sia in zona focolaio sia in zona insediamento) in cui non sono
presenti piante con sintomi e viene opportunamente documentata l’esiguità di popolazione di
Scaphoideus titanus (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del
vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello aziendale o
a livello di comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano la
presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di
S. titanus deve essere valutata con le metodologie descritte nell’allegato 1 alla presente
determinazione (di cui fa parte integrante), registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo
allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade
di agosto, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per
pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori.
Qualora il secondo trattamento debba essere eseguito in stagione inoltrata occorre porre
particolare cura nel rispetto dei tempi di carenza.
I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di S.
titanus e che intendono ridurre i trattamenti contro S. titanus da due a uno, devono comunicarlo per
mail al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici all’indirizzo virologia@regione.piemonte.it,
entro il 30 giugno 2016, specificando:
 l’area omogenea individuata;
 il numero di punti di rilievo per area omogenea;
 quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;
 il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.
Qualora venga comunque eseguito il primo trattamento insetticida sui giovani, è possibile non
effettuare il rilievo sui giovani e valutare la popolazione di S. titanus mediante l’uso delle trappole
cromotattiche.
Per le aziende convenzionali nei cui vigneti non sono presenti piante con sintomi e viene
opportunamente documentata l’esiguità di popolazione di Scaphoideus titanus (0,02 forme giovanili
per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto nell’anno precedente e in tutto il
periodo fine giugno-fine settembre) i trattamenti sui giovani possono essere eseguiti con piretro; i
trattamenti devono comunque essere 2; se nella stagione si dovessero superare le due catture
occorrerà provvedere comunque con un trattamento sugli adulti.
-  Nelle zone indenni particolarmente a rischio deve essere effettuato obbligatoriamente un
trattamento insetticida all’anno.
-  Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente
autorizzati sulla vite contro le cicaline.
-  Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con
l’indicazione della data e del prodotto fitosanitario impiegato. Per le registrazioni può essere usato il
quaderno di campagna; per le aziende che aderiscono alle azioni di Produzione Integrata della
programmazione del PSR 2014-2020, è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei
trattamenti prevista dalle specifiche norme attuative. Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda
di registrazione dei trattamenti insetticidi allegata alla presente determinazione per farne parte
integrante (allegato 2).
-  Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici emetterà specifici comunicati in prossimità dei
periodi ottimali per l’esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l’insetto vettore. Tali bollettini
hanno lo scopo di fornire una indicazione generale; tuttavia occorre che si attui una verifica
puntuale sul territorio per valutare localmente la presenza del vettore Scaphoideus titanus e dei
suoi stadi di sviluppo. Ai rivenditori di prodotti fitosanitari verranno inviate le informazioni relative
all’esecuzione dei trattamenti insetticidi per la lotta a Scaphoideus titanus ed alla salvaguardia degli
insetti pronubi a cui gli acquirenti dovranno attenersi.
-  Nel periodo invernale è obbligatorio eseguire le seguenti operazioni al fine di migliorare la
situazione per la stagione successiva:
- eliminare e distruggere la vite selvatica presente in incolti, boschi, rive, gerbidi vicini ai vigneti
dove potrebbero essere presenti le uova dell’insetto vettore;
- durante la potatura eliminare le piante che hanno manifestato tardivamente i sintomi.
-  Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l’utilizzo di materiale di
moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50°C per 45 minuti. E’
opportuno che l’effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa
dall’impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali,
che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione.
-  Nei campi di piante madri marze le piante infette devono essere sempre estirpate sia che il campo
ricada in zona focolaio sia che ricada in zona di insediamento, pena l’esclusione definitiva del
campo dal prelievo di materiale di moltiplicazione.
-  Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai devono
essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006
che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo.
SANZIONI
Per le violazioni alle disposizioni regionali in applicazione del Decreto Ministeriale del 31/05/2000
"Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" sono applicate le sanzioni
amministrative previste dal comma 2 dell’art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di
fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 “Disposizioni regionali in
materia agricola” :
“I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal Settore fitosanitario
regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a
1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori
entro i termini fissati dal settore fitosanitario, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro”.
Sono inoltre applicate le seguenti misure previste dal comma 3 dell’art. 9 (Misure di emergenza per la
prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n.
6 “Disposizioni regionali in materia agricola”:
- l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del
trasgressore le relative spese;
- la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo a qualsiasi titolo
amministrato dalla Regione Piemonte.

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