A chi è rivolto
Possono beneficiare del patrocinio i seguenti soggetti operanti nel territorio o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nell'ambito del territorio comunale:
- le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
- le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica;
- le Associazioni (anche di volontariato);
- i Comitati;
- le Fondazioni;
- gli Enti, le organizzazioni e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all’Albo delle libere forme associative.
- i soggetti giuridici di natura commerciale o lucrativa purché le iniziative da loro promosse rivestano un rilevante interesse pubblico e siano ritenute in grado di determinare positive ricadute per i cittadini beneficiari e per il paese nel suo insieme.
Il patrocinio può essere concesso per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune e ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.
Non possono beneficiare del patrocinio e di altri benefici economici:
- i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici;
- le organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali che abbiano esclusivo fine di propaganda o proselitismo;
- ordini e collegi professionali che richiedano finanziamento della propria struttura organizzativa;
- i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del Comune di Strambino.
Descrizione
Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune a iniziative di terzi ritenute meritevoli.
L'iniziativa, di carattere sociale, culturale, scientifico o di interesse pubblico deve rientrare nei fini dell'amministrazione comunale, essere rilevante per il paese e non avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, promuovono l'immagine e il prestigio dell’Ente.
Il patrocinio è concesso con deliberazione di Giunta Comunale su istruttoria del Responsabile del Servizio competente per materia. Nella stessa forma viene comunicata la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
La concessione del patrocinio non implica alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale e non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale.
Il patrocinio comporta l’uso del logo (stemma e scritta “Comune di Strambino”) preceduto dalla locuzione “Con il patrocinio di”. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l’ufficio competente e con l'Amministrazione. L’utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
Nel caso di manifestazioni patrocinate dal Comune Strambino verrà applicata l’esenzione dalla Tassa di occupazione suolo pubblico o di eventuali altri tributi, secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria.
In ogni caso il patrocinio può comportare, sempre previa adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale:
- l'eventuale utilizzo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- l'eventuale supporto da parte della struttura comunale.
L'autorizzazione all'utilizzo del logo da apporre su inviti, locandine, cataloghi e materiale pubblicitario di diffusione dell'iniziativa è contestuale alla concessione del patrocinio.
Come fare
La domanda deve pervenire all'ente scegliendo in alternativa tra le seguenti soluzioni:
- mail o pec: protocollo@comune.strambino.to.it/ comune.strambino@legalmail.it
- posta: Piazza Municipio 1 -10019 Strambino (TO)
- presentata direttamente al Protocollo dell’ente nei giorni e orari di apertura (Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Martedì pomeriggio e Giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30)
L’istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all’amministrazione di valutarne l’ammissibilità, ovvero:
- la data della manifestazione;
- l’esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
- il programma della manifestazione o iniziativa;
- gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
- l’esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
- segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- ogni altra notizia utile.
È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell’istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.
È ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell’istanza di concessione.
Cosa serve
E' necessario presentare domanda utilizzando i moduli nella sezione Documenti, completa dei dati richiesti e con la descrizione dettagliata dell'iniziativa.
Cosa si ottiene
La concessione del patrocinio, che comporta l’uso del logo (stemma e scritta “Comune di Strambino”) preceduto dalla locuzione “Con il patrocinio di”.
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. È in facoltà dell’amministrazione prendere in esame istanze di patrocinio pervenute dopo tale termine. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
Ai sensi della legge 241/90 si fissa in 30 giorni il termine massimo entro il quale concludere il procedimento avviato con la presentazione della domanda regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione. Tale termine si intende raddoppiato qualora risultino necessarie integrazioni documentali, da richiedere all’interessato con raccomandata. In caso di rigetto si applica l’art. 10-bis della legge 241/90
Costi
Non sono previsti costi.