A chi è rivolto
I soggetti cui è destinato il procedimento, ovvero le persone che vi possono accedere, sono i coniugi che, di comune accordo, intendono divorziare e che si sono sposati a STRAMBINO oppure vi sono iscritti anagraficamente.
Le condizioni alle quali può essere chiesta lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio in Comune sono le seguenti:
- lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere consensuale
- i coniugi devono essersi sposati ad STRAMBINO oppure almeno uno dei due deve essere iscritto in anagrafe a STRAMBINO
- la coppia non deve avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3 Legge 104/1992) ovvero economicamente non autosufficienti
- l’atto non può regolare trasferimenti patrimoniali (casa, beni mobili e denaro) mentre può contenere l’accordo dei coniugi sull’eventuale assegno periodico di mantenimento
- i coniugi devono produrre all’ufficio copia della sentenza di separazione
NOTA: per coloro che vogliono lo
scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio ma che
abbiano figli minori o nelle altre condizioni di cui sopra, oppure che
desiderino regolare anche trasferimenti patrimoniali, la legge prevede
la possibilità di rivolgersi, oltre che al Tribunale, anche direttamente
ai propri avvocati i quali possono assistere i coniugi nella redazione
di una Convenzione di Negoziazione Assistita (art. 6 del del D.L.
12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162).
Per questa procedura consensuale, comunque più semplice e rapida di quella giudiziaria, si suggerisce di consultare il sito dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea http://www.ordineavvocativrea.it
Descrizione
Lo scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio è un procedimento di giurisdizione volontaria che, a partire dal 11 dicembre 2014, è possibile ottenere anche in Comune, dichiarando l’intenzione di divorziare al Sindaco o all’Ufficiale di Stato Civile delegato. (Art. 12 del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162 Art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1.12.1970, n. 898 Legge 6.05.2015, n. 55)
Come fare
I soggetti interessati devono preliminarmente trasmettere o consegnare di persona all’Ufficio di Stato civile le dichiarazioni sostitutive di ognuno dei coniugi contenenti i dati necessari per l’istruzione della pratica allegando copia di un proprio documento di identità personale valido. Successivamente saranno contattati per concordare il primo appuntamento.
Di norma sono necessari tre incontri per:
- verificare la documentazione e la competenza dell’Ufficio a ricevere l’atto
- redigere l'atto di separazione e ricevere le dichiarazioni consensuali dei coniugi
- almeno 30gg dopo il precedente, per confermare l’intenzione allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Importante: la mancata conferma dell’atto da parte anche di uno solo dei coniugi rende nulla la precedente dichiarazione
Cosa serve
- copia autenticata del documento che attesta la separazione (per il divorzio): decreto omologa / sentenza separazione / accordo negoziazione assistita / accordo davanti all'Ufficiale di Stato civile
- fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità
- copia autenticata del documento che attesta la eventuale modifica delle condizioni per la separazione (per il divorzio): decreto omologa / sentenza separazione / accordo negoziazione assistita / accordo davanti all'Ufficiale di Stato civile
- fotocopia del documento di riconoscimento dell’avvocato in corso di validità (se ci si fa assistere)
Cosa si ottiene
Documento che attesta il divorzio
Tempi e scadenze
I tempi ordinari di gestione dell’intero procedimento sono di 90gg a partire dal primo appuntamento.
Tra la dichiarazione di voler divorziare consensualmente e la sua conferma devono passare obbligatoriamente almeno 30 giorni e la data prevista per la conferma deve essere inserita nell’atto di scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio.
Costi
E’ previsto un costo di € 16,00 da corrispondersi al momento della redazione dell’atto di divorzio.