A chi è rivolto
I certificati possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse, e non necessariamente dall’intestatario, purché in possesso delle informazioni necessarie per l’identificazione dell’intestatario.
Descrizione
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità per l’anno 2012 (che ha modificato l'art.40 del d.p.R. n.445/2000), le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA’ SONO SEMPRE SOSTITUIBILI CON l’AUTOCERTIFICAZIONE e le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’.
Norme di riferimento
- D.P.R. n.223 del 30.5.1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445 -Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- Legge 183/2011 , Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012) - art.15
Come fare
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi SONO TENUTI AD ACQUISIRE D’UFFICIO le informazioni oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotte dagli interessati. Gli uffici comunali continueranno a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti tra privati (come anche specificato da un’apposita dicitura che verrà riportata sul certificato stesso), applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.
E' ammesso il rilascio di certificati a soggetti privati rivolti alla Pubblica Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:
- Certificati diretti in Paesi esteri;
- Certificati diretti ad uffici giudiziari nell'ambito della loro attività giurisdizionale;
- Certificato da produrre alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
L’esenzione dall’imposta di bollo verrà applicata nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa preveda l’esenzione dall’imposta stessa.
Altri certificati rilasciati dall'ufficio anagrafe
L'art.33
del d.P.R. n.223/1989, prevede che l'ufficiale di anagrafe rilascia, a
chiunque ne faccia richiesta, oltre che ai certificati di anagrafe e
stato di famiglia, anche ogni altra informazione contenuta nell'ANPR.
Pertanto l'ufficio anagrafe, rilascia i seguenti certificati ANPR:
- certificato anagrafico di nascita
- certificato anagrafico di morte
- certificato anagrafico di matrimonio
- certificato di cancellazione anagrafica
- certificato di cittadinanza
- certificato storico di cittadinanza (limitatamente al periodo di iscrizione in ANPR)
- certificato di esistenza in vita
- certificato di residenza
- certificato di residenza AIRE
- certificato di stato civile
- certificato di stato di famiglia
- certificato di stato di famiglia e di stato civile
- certificato di residenza in convivenza
- certificato di stato di famiglia AIRE
- certificato di stato di famgilia con rapporti di parentela
- certificato di stato libero
- certificato anagrafico di unione civile
- certificato di contratto di convivenza
- certificato storico di residenza alla data (limitatamente al periodo di iscrizione in ANPR)
Dati non certificabili
Non costituiscono materia di
certificazione (art.35 del d.P.R. n.223/1989) le notizie riportate nelle
schede anagrafiche concernenti:
- la professione, arte o mestiere,
- la condizione non professionale,
- il titolo di studio,
- il domicilio digitale,
- la condizione di senza fissa dimora
- il titolo di soggiorno.
Tutti i cittadini possono richiedere online, per se stessi o per un componente della propria famiglia anagrafica, un certificato accedendo alla propria area personale del sito web ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).
Cosa serve
Tutti i certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo (art.1 legge n.642/1972) e/o a diritti di segreteria (tabella D Legge n.604/1962), ad eccezione che norma di legge non ne preveda l’esenzione.
Se il certificato che si richiede è per un uso per la quale la legge ne prevede l’esenzione, sulla richiesta deve essere riportata la norma che prevede l’esenzione.Per la certificazione non esente da imposta di bollo il costo del documento è di Euro 16,00 (imposta di bollo).
Tutti i cittadini possono richiedere online, per se stessi o per un componente della propria famiglia anagrafica, un certificato accedendo alla propria area personale del sito web ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)
Cosa si ottiene
Certificati anagrafici richiesti
Tempi e scadenze
I certificati di anagrafe hanno una validità di 6 mesi.
La legge n. 183/2011 art. 15 ha stabilito che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” ed ha altresì previsto che “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni (…) ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha esteso anche per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali richiesti dal cittadino sul sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: https://www.anagrafenazionale.interno.it/
Attraverso il portale dell'ANPR (https://www.anpr.interno.it) sarà possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, sia a nome proprio che per un componente della propria famiglia anagrafica, senza bisogno di recarsi personalmente in Comune. Non si dovrà pagare l'imposta di bollo, saranno completamente gratuiti e disponibili in modalità multilingua, e potranno essere scaricati on line, anche in forma contestuale.
Al portale è possibile acedere con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS).
Per maggiori informazioni sullo SPID https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
Per maggiori informazioni sulla CIE (Carta d'identità elettronica) https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/
Per maggiori informazioni https://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagrafici-online-e-gratuiti-i-cittadini
Costi
Tutti i certificati hanno il costo di una marca da bollo da euro 16,00 (si tratta di un’imposta che viene interamente incassata dallo Stato), ad eccezione di quelli che una norma di legge prevede che siano esenti.
Il rilascio del certificato è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria il cui importo varia in funzione dell'uso della certificazione:
- € 0,26 per certificati anagrafici rilasciabili per usi esenti dall'imposta di bollo
- € 0,52 per certificati anagrafici in bollo più marca da bollo € 16,00
Se il certificato viene rilasciato in bollo, il richiedente deve essere in possesso di una marca da Euro 16,00 già al momento della richiesta del certificato in quanto l'imposta di bollo deve essere assolta al momento del rilascio del certificato.
Occorre presentarsi agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe muniti di un documento di riconoscimento valido.
I certificati anagrafici possono essere richiesti anche per posta; in tal caso la richiesta scritta dovrà essere corredata di fotocopia del documento di identità del richiedente, diritti di segreteria (€ 0,26 per i certificati esenti dall'imposta di bollo, € 0,52 se in bollo) eventuale marca da bollo (€16,00) in base all’uso dichiarato, busta affrancata ed indirizzata per la risposta.
A partire dal 15/11/2021 i diritti di segreteria per certificati anagrafici devono essere versati con PagoPa.
Sul sito del Comune di Strambino, al link https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=84002930018, selezionare "Pagamento Spontaneo"; nella prima sezione "Dati Pagamento", selezionare nel menu a tendina "DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATI ANAGRAFICI", nella causale del pagamento il/i nominativi per cui si richiedono i certificati e nell'importo 0,26 euro.
Nella seconda sezione "Dati del pagatore" inserire le generalità di chi effettua il pagamento (se si tratta di persona giuridica è possibile inserire i dati). Cliccare su prosegui e confermare i dati inseriti; generare l'avviso di pagamento contenente i dati necessari per eseguire il pagamento con una delle modalità indicate a questo link https://www.comune.strambino.to.it/pagopa.html.
L'avviso di pagamento generato ha la durata di un mese da quando viene emesso; la ricevuta di pagamento effettuato deve essere inviata/presentata per l'emissione del certificato.
Sono sempre esenti dal pagamento dell’imposta di bollo tutti i certificati/estratti di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, morte);
Il rilascio dei certificati è immediato in caso di richiesta diretta allo sportello, per certificazioni che prevedono ricerche d'archivio sono invece previsti i seguenti termini di rilascio, oltre i costi che verranno comunicati dall'ufficio per la ricerca stessa.
- 10 gg per certificazioni storiche o con ricerca d’archivio.
- 30 gg per certificazioni o attestazioni che richiedano accertamenti o verifiche presso uffici diversi.
I certificati anagrafici possono essere esenti per uno dei seguenti usi a cui sono destinati:
Art. 19 Legge 06/03/1987 n. 74 – Trascrizione atti di pignoramento immobiliare o crediti per alimenti
Art. 11 tab. B d.P.R. 642/1972 – Scuola e borse di studio
Art. 12 tab. B d.P.R. 642/1972 – Procedimenti giurisdizionali e amministrativi
Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Interdizione, amministratore di sostegno; se il richiedente è parte processuale
Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Tutela minori, adozione, filiazione, affidamento
Art. 15 d.P.R. 601/1973 – Mutui a medio e lungo termine già concessi
Art. 82 d.Lgs. n.117/2017 - Volontariato per fini di solidarieta' iscritti agli appositi registri
Art. 19 L.74/1987 – Separazione e divorzio e nei casi di accordi che riguardino solo minori
Art. 16 d.P.R. 601/1973 – Procedimenti del credito artigiano, cinematografico e teatrale se già concessi
Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24E/16 (S) – Notifica atti giudiziari richiesta da avvocati
Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 – Atti e provvedimenti del processo penale
Art. 21 bis d.P.R. 642/1972 – Aiuti al settore agricolo
Art. 27 bis tab. B d.P.R. 642/1972 e art. 82 c.5 d.Lgs 117/2017 (S) – Onlus, CONI, e società sportive
Art. 3 tab. B d.P.R. 642/1972 - Procedimenti in materia penale e pubblica sicurezza
Art. 66 c.6 bis d.L. 331/1993 – Atti e documenti delle società cooperative edilizie
Art. 32, c.1, disp. Att. C.p.p. – Recupero crediti del difensore d’ufficio
Art. 7 c. 5 L. 405/1990 – Documenti di Stato Civile
Art. 8 bis tab. B d.P.R. 642/1972 – Società sportive
Art. 9 tab. B d.P.R. 642/1972 – Certificati per pensioni estere
L’indicazione dell’esenzione è obbligatoria e deve essere indicata dal richiedente.
Se il documento rilasciato senza la marca da bollo riporta una tipologia di esenzione e viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sul certificato, sia l’utilizzatore del certificato che chi lo riceve possono essere chiamati a risponderne tramite sanzioni erogate dall’Agenzia delle Entrate.